REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE APPLICABILI A TUTTI GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE (DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALL’ALLEGATO I) INTRODUZIONE I capitoli da V a XII si applicano a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti…
Giorno: 18 Marzo 2019
ALLEGATO I
PRODUZIONE PRIMARIA PARTE A: REQUISITI GENERALI IN MATERIA DI IGIENE PER LA PRODUZIONE PRIMARIA E LE OPERAZIONI ASSOCIATE I. AMBITO D’APPLICAZIONE 1. Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate: a) il trasporto, il magazzinaggio e…
ARTICOLO 18
Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore i seguenti atti: a) regolamento (CE) n. …. /2004 *. b)…
ARTICOLO 17
1. La direttiva 93/43/CEE è abrogata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento. 2. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti al presente regolamento. 3. Tuttavia, le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 10 della…
ARTICOLO 16
1. Entro ……….(cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento), la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione. 2. La relazione in particolare prende in esame l’esperienza acquisita nell’applicazione del presente regolamento e valuta altresì l’opportunità e la…
ARTICOLO 15
La Commissione consulta l’Autorità europea per la sicurezza alimentare su ogni questione rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento che potrebbe avere un impatto significativo sulla salute pubblica e, in particolare, prima di proporre criteri, requisiti o obiettivi a norma dell’articolo…
ARTICOLO 14
1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle…
ARTICOLO 13
1. Gli allegati I e II possono essere modificati o aggiornati secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue: a) della necessità di sottoporre a revisione le raccomandazioni di cui all’allegato I, parte B, punto…
ARTICOLO 12
Le misure di attuazione e le disposizioni transitorie possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2.
ARTICOLO 11
In materia d’igiene degli alimenti esportati o riesportati le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare di cui all’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 includono i requisiti di cui agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento.