ARTICOLO 18

Il presente regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica diciotto mesi dopo la data in cui sono entrati in vigore i seguenti atti:
a) regolamento (CE) n. …. /2004 *.
b) regolamento (CE) n. …./2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ……….., che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano 1, e
c) direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del ……….., che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene degli alimenti e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano 2.
Tuttavia, esso non si applica anteriormente al 1º gennaio 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e  direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 29 aprile 2004.

Per il Parlamento europeo
Il Presidente
P. COX M.

Per il Consiglio
Il Presidente
M. McDOWELL