ARTICOLO 17

1. La direttiva 93/43/CEE è abrogata a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata s’intendono fatti al presente regolamento.
3. Tuttavia, le decisioni adottate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3 e dell’articolo 10 della direttiva 93/43/CEE rimangono in vigore fino alla loro sostituzione con decisioni adottate a norma del presente regolamento o del regolamento (CE) n. 178/2002. Nell’attesa che siano definiti i criteri o i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 3, letter da a) a e) del presente regolamento, gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali che stabiliscono tali criteri o requisiti da essi adottate ai sensi della direttiva 93/43/CEE.
4. In attesa dell’applicazione di una nuova normativa comunitaria che stabilisce norme per il controllo ufficiale degli alimenti, gli Stati membri adottano tutte le misure idonee a garantire l’assolvimento degli obblighi fissati dal presente regolamento o da esso derivanti.