ARTICOLO 8

1. I manuali nazionali di corretta prassi operativa, una volta elaborati, sono sviluppati e diffusi dai settori dell’industria alimentare:
a) in consultazione con rappresentanti di soggetti i cui interessi possono essere sostanzialmente toccati, quali autorità competenti e gruppi di consumatori;
b) tenendo conto dei pertinenti codici di prassi del Codex alimentarius; e
c) se riguardano la produzione primaria e le operazioni associate elencate nell’allegato I, tenendo conto delle raccomandazioni di cui alla parte B dell’allegato I.
2. I manuali nazionali possono essere elaborati sotto l’egida di uno degli organismi nazionali di normalizzazione di cui all’allegato II della direttiva 98/34/CE.
3. Gli Stati membri valutano i manuali nazionali al fine di garantire che:
a) siano stati elaborati a norma del paragrafo 1;
b) il loro contenuto risulti funzionale per i settori a cui sono destinati; e
c) costituiscano uno strumento atto a favorire l’osservanza degli articoli 3, 4 e 5 nei settori e per i prodotti alimentari interessati.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione manuali nazionali che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 3. La Commissione crea e mantiene un sistema di registrazione di tali manuali e lo mette a disposizione degli Stati membri.
5. I manuali di corretta prassi elaborati ai sensi della direttiva 93/43/CEE continuano ad applicarsi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, purché siano compatibili con i suoi
obiettivi.